Pur facendo parte della stessa ”famiglia” di polizze RC, quelle per autocarro differiscono per più aspetti da quelle dedicate ai veicoli normali. Innanzitutto, il costo vero e proprio dell’assicurazione (rappresentato dal premio annuo) così come il bollo sono commisurati sulla portata del van anziché sulla cilindrata dello stesso, come avviene invece per le auto. Allo stesso modo, mentre per gli autoveicoli anche l’anno d’immatricolazione incide e non poco sul costo della polizza, per gli autocarri questo dato è irrilevante. In sintesi, a parità di portata (intesa come massimo carico trasportabile commisurato in quintali), acquistare un van con elevata cilindrata e diversi anni di ”servizio” non risulta economicamente più gravoso, dal punto di vista assicurativo, di comprarne uno nuovo e meno potente. Ciò che richiede un’attenta valutazione è la portata di carico: scegliere un autocarro con capacità di trasporto superiore alle reali esigenze può risultare inutilmente costoso.
Il calcolo del bollo
Per calcolare il bollo di un autocarro si possono seguire 2 vie:
– avvalersi dei calcolatori online, primo fra tutti quello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
– effettuare i calcoli usando le tabelle che si trovano sul portale web della Regione ov’è stato immatricolato il mezzo.
In quest’ultimo caso, è necessario fare una prima distinzione tra autocarri con portata inferiore o superiore a 12 tonnellate. Trovata la tabella di riferimento, il conteggio è molto semplice perché si effettua in base alla portata di carico. Per esempio, un autocarro immatricolato al PRA della Regione Veneto con portata pari a 35 quintali paga un bollo annuo di 160,64 euro.
Tutti gli autocarri, indipendentemente dalla portata di carico, sono esenti dal superbollo.
Occhio ai massimali
Come per le auto, anche gli autocarri vengono assicurati con polizze che prevedono dei massimali annui. Con questo significa che la compagnia copre i danni arrecati alla vettura fino a un numero prestabilito di sinistri verificatisi nello stesso anno. Per gli autocarri, però, questo limite massimo opera a prescindere dai reali danni provocati al mezzo; in altre parole, se il massimale annuo della polizza RC autocarro è di 3 sinistri, e questi non hanno causato danni particolari al mezzo, nel caso in cui si verificasse il 4° sinistro la compagnia assicuratrice richiederebbe un plus sul premio. Altra particolarità delle RC autocarro rispetto a quelle auto è che la classe di merito non è connessa all’intestatario della polizza assicurativa ma solamente al mezzo, e questo perché i van, essendo veicoli commerciali, possono essere guidati da più persone. Pertanto, ogni autocarro, al momento della sottoscrizione della polizza, viene classificato nell’ultima classe di merito e solo l’assenza di sinistri potrà consentire di passare a un cluster migliore e, quindi, di risparmiare sul premio annuo.
La deducibilità fiscale
Dal punto di vista delle imposte dirette (IRPEF e IRES), gli autocarri sono considerati beni strumentali “per natura” e i costi agli stessi afferenti sono integralmente deducibili dal reddito. Diverso è il discorso in materia di IVA. Quest’ultima risulta deducibile al 100% per i soli autocarri con portata superiore o uguale a 35 quintali, ovvero con almeno 8 posti a sedere oltre a quello riservato al conducente. Condizione necessaria per la piena detraibilità dell’imposta è, oltre alle caratteristiche appena viste, l’afferenza del veicolo all’attività d’impresa. Nell’ipotesi in cui sussista quest’ultima condizione ma l’autocarro abbia portata inferiore a quelle sopra indicata, o un numero minore di 8 posti a sedere, l’IVA è detraibile al 40%. Val la pena ricordare che SUV e Pick-Up possono essere immatricolati come autocarro, e beneficiare quindi di un risparmio in termini di costo della polizza e deducibilità fiscale, solo se il rapporto tra la potenza del mezzo (misurata in KW) e la portata dello stesso (calcolata in quintali e al netto della tara) risulta inferiore a 180. In caso di “falso autocarro” (nozione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2006), i costi impropriamente dedotti vengono ripresi a tassazione, con relative sanzioni e interessi, viene comminata una multa che va da 389 a 1.559 euro e opera la sospensione della patente per un periodo che va da un minimo di 1 a un massimo di 6 mesi.
Fonte: assicurazioniautocarri.com