La Corte dei Conti respinge le accuse a carico del sindaco Pizzarotti e del direttore generale Marco Giorgi: la nomina del dg non ha causato alcun danno erariale, né l’atto di nomina configura dolo o colpa.
Arriva circa un mese dopo la formulazione delle accuse della Procura della Corte dei Conti, la sentenza della sua Sezione Giurisdizionale, chiamata e giudicare l’atto di nomina del dg Marco Giorgi avvenuta nel 2015. La risposta dei giudici alle accuse della Procura, che chiedeva di condannare per danno erariale sindaco e dg, oltre a prefigurare un dolo, è chiara: la nomina del direttore generale non ha comportato alcun danno erariale, né vi è stata una condotta illecita da parte del sindaco o di Giorgi all’atto della nomina.
Nello specifico la sentenza dice che Pizzarotti ha affrontato la questione della nomina con “estrema prudenza e diligenza”, chiedendo “ausili interpretativi attivati dai funzionari, che hanno scrupolosamente condotto l’istruttoria anche sulla base dei pareri resi dall’ANCI e dall’Avvocatura comunale, che hanno attentamente valutato la questione tenendo conto degli orientamenti dell’ANAC, della giurisprudenza amministrativa e dei principi espressi dalla Corte dei conti in sede di controllo”.
“La condotta tenuta dal Sindaco – scrive ancora la Corte di Conti nella sentenza – non è quindi antigiuridica, in quanto gli atti da lui compiuti non integrano alcuna violazione dell’art. 4 del D. Lgs.vo n. 39/2013. La sua condotta, inoltre, non sarebbe connotata né da dolo né da colpa grave”.
“Il Giorgi – scrive nella sentenza la Corte -, dopo aver indicato gli incarichi svolti, ha quindi rilasciato la dichiarazione prevista dall’art. 20 del D. Lgs.vo n. 39/2013 (doc. 5 e doc. 9 allegato alla comparsa di risposta) nella convinzione che l’incarico di amministratore unico svolto presso la ASP non configurasse alcuna ipotesi di inconferibilità prevista dall’art. 4”. “Solo dopo la descritta ed approfondita attività istruttoria svolta, comprovata dai documenti depositati dal convenuto Giorgi (doc. 7, 8, 13, 15, 20 e 21), dai dirigenti competenti, che sono pervenuti alla conclusione che la fattispecie non rientrava tra le ipotesi disciplinate dall’art. 4, il convenuto Pizzarotti ha attribuito l’incarico al Dr. Giorgi. L’accuratezza del procedimento istruttorio espletato sia prima del conferimento dell’incarico sia successivamente, al fine di verificare i titoli dallo stesso prodotti, porta ad escludere anche il dolo o la colpa grave del Sindaco, che ha adottato gli atti solo dopo avere affrontato la complessa problematica con la diligenza richiesta per l’adempimento dei propri obblighi di servizio”.
“In conclusione – chiude la sentenza la Corte dei Conti – il Collegio rigetta la domanda attorea, in quanto infondata. La Sezione non ritiene che sussistano i presupposti previsti dall’art. 52 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, per precludere l’indicazione in sentenza delle generalità del convenuto Giorgi, in quanto l’istanza dallo stesso proposta non reca alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di legittimi motivi che giustificano la misura né i fatti oggetto del giudizio, allo stato degli atti, appaiono lesivi di diritti o della dignità dell’interessato, circostanze neppure enunciate nell’istanza”.
Il commento del sindaco Pizzarotti – “Ho sempre agito con correttezza e serietà, ho sempre anteposto gli interessi del Comune e di Parma a tutto il resto. Nonostante il fango che spesso mi viene lanciato addosso, con esposti o accuse infondate, mi sento sereno e tranquillo: dal mio punto di vista l’onestà è una pre-condizione del fare politica. Non sono mai venuto meno a questo. Ero convinto della correttezza della mia scelta, aspettavo solo una sentenza che lo confermasse. Per il resto, andiamo avanti con il nostro lavoro e il nostro impegno per Parma, è la cosa più importante”.