La decisione del tribunale non lascia spazio ad interpretazioni: «la misura imposta con specifico riferimento al divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni appare, infatti, esulare dal potere del Comune e risulta, dunque, essere irrazionale nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sull’amministrazione locale. (…) il divieto in parola è implicito nel fatto che la ricorrente non ha alcuna autorizzazione all’uso del plateatico, il controllo sul fatto che ciò non avvenga abusivamente rientra nella competenza del Comune. Pertanto, al gestore non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori».
La valutazione ed eventuale repressione di un comportamento scorretto da parte dei clienti del locale del suolo pubblico, in prossimità o anche antistante all’accesso del suddetto locale, non può pertanto essere ascritto al gestore in quanto non potrà avere alcuna responsabilità sulle azioni di terzi e anche perché non dispone di alcuno strumento di repressione in merito all’illegittimo utilizzo del bene demaniale.
La responsabilità di vigilare e far rispettare le norme ricade sugli enti preposti, in questo caso il Comune (proprietario dell’area) e le forze dell’ordine.
Questa sentenza, arrivata dopo il ricorso da parte di alcuni pubblici esercizi avverso ad un’ordinanza di un comune lombardo, conferma la correttezza delle azioni messe in atto da Fiepet-Confesercenti Parma in relazione all’ordinanza del Comune di Parma che grava su due locali in Borgo Angelo Mazza.
Alla luce di quanto riportato Fiepet-Confesercenti Parma chiede di annullare l’ordinanza che grava sui due esercizi commerciali per convocare un tavolo di lavoro specifico per affrontare questa e altre problematiche relative alla compresenza di attività commerciali e tutela del vicinato, al quale porterà le proprie proposte.