Borgo Angelo Mazza, volano i divieti di somministrazione sostanze alcoliche

Borgo Angelo Mazza, volano i divieti di somministrazione sostanze alcoliche

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Limitato l’orario ai titolari di due esercizi pubblici operanti in B.go A. Mazza, che dovranno cessare la vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22.00 alle ore 06.00, per 30 giorni.

A seguito di segnalazioni ed esposti, provenienti anche da una Associazione di Categoria, il Sindaco, in data 09/11/2017, ha emanato un Ordinanza a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell’ambiente urbano e del patrimonio culturale, disponendo a carico dei titolari di due esercizi pubblici, operanti in B.go Angelo Mazza, la riduzione, per 30 giorni, dell’orario di vendita, e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

A monte del provvedimento vi sono gli accertamenti operati dalla Polizia Municipale, la quale ha riscontrato le segnalazioni pervenute, accertando che le modalità gestionali adottate dai titolari dei due esercizi pubblici inducono lo stazionamento di una moltitudine di persone, spesso in stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di alcoolici in B.go Angelo Mazza, nell’area antistante su Strada Garibaldi e sulle gradinate del Teatro Regio, con conseguente disturbo alla quiete pubblica, degrado ambientale e necessità di interventi della Questura a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.

I titolari dei medesimi, infatti, pur non disponendo di plateatici e operando in locali di piccole dimensioni, non sospendono la somministrazione/vendita allorquando risulti superato l’indice di affollamento dei locali, mantengono le porte d’accesso degli esercizi costantemente aperte per favorire l’uscita immediata della clientela sulla sede stradale, omettono qualsivoglia controllo e/o allestimento idoneo all’interno dei locali per favorire la permanenza della clientela durante la consumazione e, anzi, approntano allestimenti esterni (cestini per rifiuti e posacenere) idonei ad indurre l’assembramento della clientela su area pubblica.

L’Ordinanza costituisce applicazione dell’art. 50, c.7-bis del Testo Unico degli Enti Locali, come recentemente modificato dal c.d. “Decreto Minniti”, ed è diretta ad “assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone”.

Per assicurarne la contemporanea efficacia nei confronti dei due esercenti, il provvedimento sarà operativo  dal 11 novembre 2017, fino al 11 dicembre 2017 compreso.

L’eventuale inottemperanza all’Ordinanza sindacale sarà sanzionata con multa e sospensione dell’attività.

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