Accessi a raso, il difensore civico regionale: nessun pagamento è dovuto al...

Accessi a raso, il difensore civico regionale: nessun pagamento è dovuto al Comune di Parma

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Per una erronea interpretazione legale, a Parma viene richiesto il canone Cosap per il passo carraio anche a chi non dispone di un passo carraio, ma di un semplice accesso alla strada pubblica. A segnalarlo è il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, Gianluca Gardini, a cui si è rivolto Federconsumatori Parma per segnalare questa irregolarità: dopo aver raccolto le denunce di molti cittadini, l’associazione dei consumatori ha riscontrato che Parma Gestione Entrate, la società per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie a cui ha dato vita il Comune di Parma con un patner privato, chiede attraverso alcuni “avvisi di regolarizzazione” il pagamento del canone Cosap anche a coloro che hanno un mero accesso alla strada pubblica da cui può entrare o uscire un veicolo, pur in assenza di passo carraio.

In altre parole, spiega la figura di Garanzia dell’Assemblea legislativa, “ai cittadini parmigiani viene imposto il pagamento del canone Cosap non solo per i passi carrai a raso, che sono pur sempre passi carrai ottenuti a seguito di espressa autorizzazione del Comune, ma anche per i semplici accessi del privato alla strada pubblica non segnalati da alcun cartello ‘passo carrabile’”.

Tale soluzione, prosegue Gardini, “non è condivisibile in quanto, come evidenziato dallo stesso Ente comunale in una propria nota, il canone Cosap, pur non avendo natura tributaria, costituisce un’entrata patrimoniale e rappresenta un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici che trova fondamento nella costituzione di un diritto a favore di un terzo privato”. Pertanto, chiarisce, il pagamento del canone “trova giustificazione solo in seguito all’apertura del passo e all’affissione del relativo cartello”, grazie al quale il cittadino “ha il diritto di beneficiare di un servizio reso dal Comune attraverso l’atto di concessione e l’adozione dei provvedimenti necessari a tutelarne la disponibilità, come gli interventi sanzionatori e di rimozione previsti dal Codice della Strada”.

In base a quanto disposto dal decreto legislativo in materia del 1997, che istituisce il Cosap, il Difensore civico regionale ritiene quindi che il Comune di Parma e Parma Gestione Entrate abbiano erroneamente interpretato la disciplina di riferimento.

Infatti, conclude il Difensore civico, “solo in seguito al rilascio di una autorizzazione si può dire costituito un ‘passo carrabile’ con il conseguente diritto del cittadino di beneficiare di un servizio previo pagamento del Canone”. In caso contrario, l’applicazione del canone Cosap a chiunque abbia un accesso alla via pubblica “deve ritenersi illegittima e discriminatoria in quanto non corrisponde a nessun tipo di occupazione di suolo pubblico e, più in generale, ad alcun diritto esclusivo a favore del cittadino”.

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