Rissa tra stranieri in un bar di via Trento: il questore sospende la licenza per 15 giorni.
Sul posto i poliziotti costatavano che un soggetto, alto circa due metri, stazionava all’esterno del bar che si trova al civico 46 di via Trento, insieme ad un amico, entrambi in evidente stato di alterazione psicofisica: inoltre aveva in mano un bastone di legno indirizzandolo inizialmente verso le persone all’interno del bar e poi contro gli agenti.
Si dà atto che gli operatori di polizia sin da subito cercavano in tutti i modi di placare l’ira dello stesso, senza sortire alcun effetto sullo stesso, e nel contempo si appurava una situazione di estremo degrado ed evidente pericolo sociale rappresentata da diversi soggetti in stato di alterazione psicofisica che erano intenti ancora a consumare bevande alcoliche in bottiglie di vetro, posizionati sia all’interno del pubblico esercizio sia nell’area di pertinenza esterna. Da lì a poco gli operatori delle due Squadre Volanti venivano accerchiati da diversi soggetti sia italiani che stranieri, i quali opponendosi all’arresto della persona violenta creavano una situazione di estrema insicurezza e pericolo per gli operatori di polizia e per diversi passanti che in quel momento passavano sulla via Trento.
I fatti sopra descritti sono da ritenersi di preoccupante gravità e, oltre a destare paura ed apprensione nei cittadini residenti, hanno costituito un gravissimo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., si fonda sull’esigenza di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. La norma in esame ha la finalità di impedire, da un lato, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, dall’altro, quella di prevenire il reiterarsi di siffatta situazione.
L’applicazione dell’art. 100 tulps ha una finalità eminentemente cautelare e non sanzionatoria, in quanto volta a prevenire possibili fonti di pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica o per la sicurezza dei cittadini, che sono beni primari, a fronte dei quali deve considerarsi legittimo e non in contrasto con i valori espressi dalla Convenzione e dalla Costituzione il sacrificio temporaneo di interessi privati.