Come separarsi in Italia? Le differenze tra separazione consensuale e giudiziale

Come separarsi in Italia? Le differenze tra separazione consensuale e giudiziale

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L’ordinamento giuridico italiano prevede che per ottenere il divorzio si debba necessariamente passare dalla separazione. Sono molte le domande a riguardo che si pone chi si trova nella condizione di prendere questa difficile decisione: come procedere, e soprattutto quali sono i tempi e i costi dell’operazione. Bisogna riconoscere che rispetto a un tempo le norme che regolano la separazione risultano molto snellite, pertanto oggi separarsi è particolarmente semplice, perlomeno se si sceglie la strada della separazione consensuale, che rimane quella più comune e consigliabile. In questa breve guida proponiamo un’esposizione delle varie modalità di separazione, con il relativo iter burocratico da seguire.

La separazione consensuale

L’articolo del codice civile dedicato alla separazione consensuale è il 158. La disposizione prevede due principi fondamentali. Il primo è la necessità del provvedimento giudiziario di omologa dell’accordo: la separazione per il solo consenso dei coniugi senza validazione da parte del giudice, infatti, non ha alcun effetto. Il secondo comma, invece, riguarda l’eventualità in cui vi siano dei figli: in tal caso, il giudice ha anche il dovere aggiuntivo di verificare che le condizioni di separazione siano stabilite nell’interesse dei figli. Con la separazione consensuale vengono sospesi gli effetti civili del matrimonio e le relative obbligazioni.

Come si procede alla separazione consensuale?

La richiesta di separazione consensuale si apre con il deposito in Tribunale di un ricorso congiunto espressamente indirizzato al Presidente del Tribunale. Questo deve contenere in maniera dettagliata tutti i termini dell’accordo raggiunto e la documentazione necessaria, come ad esempio la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso viene fissata l’udienza. È obbligatorio un tentativo di conciliazione, sebbene questo sia per lo più formale, nel quale il Presidente ascolta le due parti. Confermata la volontà di separarsi, il Presidente legge il verbale con gli accordi dei coniugi che viene poi sottoscritto da entrambi. Il fascicolo viene rimesso al Collegio che provvederà al Decreto di Omologazione che chiude il procedimento.

È possibile non passare per il Tribunale?

Una strada che consente di non passare né per il Tribunale né per l’assistenza legale di un avvocato è la dichiarazione dei coniugi davanti al sindaco. Tuttavia, questa procedura ha più di un vincolo:

non devono esserci figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di un handicap grave;
l’accordo non può includere clausole riguardanti i trasferimenti patrimoniali.

Si tratta della forma di separazione assolutamente più rapida e meno costosa. Per separarsi davanti al sindaco basta una semplice richiesta al comune con la presentazione dei seguenti documenti:

atto di matrimonio;
certificato di residenza;
stato di famiglia;
dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi;
copia del codice fiscale di entrambi.

C’è anche un altro modo per evitare di rivolgersi al Tribunale ed è la negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato. In tal caso, è il professionista a occuparsi della redazione dell’accordo contenente le condizioni della separazione concordate dalle due parti, questo viene poi trasmesso dall’avvocato stesso al P.M. del Tribunale. Il P.M. si occupa di verificare che l’accordo non contenga condizioni contrarie all’interesse dei figli e generalmente autorizza la separazione in tempi brevi. Il grande vantaggio della negoziazione assistita è che si tratta, anche in questo caso, di una procedura rapida e relativamente economica che evita la comparizione in Tribunale. È pur vero che se per qualsiasi motivo le negoziazioni dovessero protrarsi a lungo, le spese legali potrebbero aumentare proporzionalmente.

La separazione giudiziale

La separazione giudiziale è il procedimento alternativo alla separazione consensuale, che prevede tempi più lunghi e costi di gran lunga maggiori. È una strada che viene intrapresa quando non sia possibile trovare un accordo fra i coniugi, pertanto uno dei due richiede al Presidente del Tribunale di pronunciarsi con una sentenza di separazione coniugale. Sarà quest’ultima a regolare i rapporti anche patrimoniali dei coniugi. Dopo l’iniziativa di uno dei coniugi, il Presidente del Tribunale emette un decreto con il quale:

viene fissata la data dell’udienza (non oltre 90 giorni dopo il deposito del ricorso);
si stabilisce entro quando il ricorso deve essere notificato al coniuge convenuto ed entro quando quello può presentare una memoria difensiva.

All’udienza di comparizione i coniugi vengono ascoltati separatamente e congiuntamente per una conciliazione obbligatoria preventiva. Se questa ha esito negativo, il Presidente assegna la causa a un giudice istruttore e fissa la data della prima udienza con quest’ultimo. Ha inizio così la seconda fase del processo di separazione, simile a un processo ordinario. Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione. Riassumendo, dunque, sono previste due fasi: nella prima il Presidente emette i provvedimenti temporanei e urgenti con un’ordinanza immediatamente esecutiva, mentre nella fase istruttoria si svolge il processo vero e proprio che può avere anche tempi molto lunghi. La causa può durare anche un paio d’anni, una tempistica che chiaramente può variare in relazione al livello di conflittualità fra i coniugi e alle prove da sottoporre al giudice.

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