Spese per farmaci, quali sono quelle detraibili

Spese per farmaci, quali sono quelle detraibili

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Tra le detrazioni fiscali che un contribuente può scaricare dalla dichiarazione dei redditi ci sono anche le spese per i farmaci, per i parafarmaci e per le visite mediche. Una agevolazione per il cittadino che acquista prodotti o servizi che servono per la sua salute, ma che non è universale.

Non tutti i farmaci acquistati sono detraibili, dipende dalla loro tipologia: un paziente che stia seguendo una cura per la propria salute avrà ovviamente l’agevolazione che invece non toccherà a chi acquista un integratore alimentare o un parafarmaco, come nel caso di pomate o colliri.

Le spese mediche sono detraibili nella dichiarazione dei redditi al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro: le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate parlano di detrazione spettante sole nel caso in cui “la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico identificativo della qualità del farmaco ed il codice fiscale del destinatario.

Farmaci e parafarmaci

La differenza tra farmaco e parafarmaco è quindi evidente anche ai fini fiscali: un tema complesso che genera spesso confusione in quanto si ritiene che tutto quello che viene acquistato presso una farmacia possa essere portato in detrazione. Cosa prevede la legge in materia di detraibilità dei parafarmaci?

Come riportato sul sito
economiadelnoi.it, nelle detrazioni al 19% rientrano anche i farmaci acquistati presso una farmacia, nelle tipologie sopra descritte. Gli articoli che possono essere portati in detrazione sono i farmaci medicinali; i farmaci omeopatici; i ticket per prestazioni sanitarie; i farmaci o le preparazioni galeniche; i medicinali Sop-Otc che si possono acquistare senza prescrizione medica; i medicinali fitoterapici.

Cosa si può scaricare

Sono detraibili anche alcuni dispositivi medici come nel caso di siringhe, apparecchi acustici, termometri, pannoloni, misuratori della pressione, ausili vari per disabili. Viceversa, integratori alimentari e, ovviamente, prodotti cosmetici non sono mai detraibili così come non lo sono i parafarmaci, come nel caso di pomate e colliri.  

Ultimo aspetto importante: per rispettare al massimo la privacy del contribuente,
sullo scontrino da consegnare al commercialista non apparirà la dicitura esatta del nome del farmaco bensì il cosiddetto AIC, numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio. Questo per tutelare il paziente nel caso di acquisto di farmaci per curare determinate patologie, che come noto rappresentano dati sensibili e quindi non possono essere divulgati.

 

 

 

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