“A Fidenza si stanno aggirando le leggi per far costruire la nuova moschea agli islamici”. La denuncia è del consigliere regionale della Lega Nord, Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa, che ha presentato un’interrogazione in Regione che punta il dito su “una successione di atti per un immobile in via Pertini che ha probabilmente consentito di far costruire al Centro Culturale Islamico di Fidenza una moschea da 500 persone senza che nell’area vi siano gli adeguati spazi per accogliere senza problemi di ordine pubblico tutte quelle persone contemporaneamente”.
Nel documento, infatti, si riferisce che prima vi è stato un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto dell’immobile stipulato tra imprenditore primo proprietario e centro culturale (29 maggio 2015); solo successivamente il Comune ha rilasciato al primo proprietario, l’imprenditore, il permesso a costruire con destinazione d’uso per l’immobile a centro elaborazione dati: il 29 luglio 2016 c’è stato il perfezionamento della compravendita per cui la proprietà è passata al Centro culturale che, in data 19 gennaio 2017 ha quindi presentato una Scia nella quale attesta che la destinazione d’uso sarà cambiata in propria sede per lo svolgimento di attività di promozione sociale.
Rainieri fa quindi presente che il beneficio concesso alle associazioni di promozione sociale di svolgere le propria attività in immobili indipendentemente dalla destinazione urbanistica degli stessi di cui all’art. 16 della Legge regionale 34 del 2002 ha dei limiti: la destinazione d’uso deve essere omogenea con quanto previsto dalla normativa sui Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, devono essere osservati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e le attività diverse da quelle di promozione sociale come quelle di culto possono essere ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.
Alla Giunta regionale viene quindi chiesto se non ritiene che la sopra riportata successione degli atti evidenzi che siano state aggirate le norme vigenti in materia di destinazione urbanistica per poter usufruire abusivamente del beneficio concesso ex art. 16 L.R. 34/2002 per le attività di promozione sociale, recando peraltro pregiudizio ai pubblici interessi essendo l’area dove insiste l’immobile non sufficientemente adeguata dal punto di vista urbanistico per poter accogliere in un edificio in essa insistente fino a 500 persone; se intende comunque intervenire affinché, data l’inadeguatezza dell’area, siano attentamente osservate le disposizioni che pongono limiti al beneficio dell’irrilevanza della destinazione urbanistica per lo svolgimento di attività di promozione sociale, in particolare che nell’edificio in costruzione l’attività di culto islamico non sia quella preminente o addirittura esclusiva.